Art. 2.

      1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 333. - (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). - Quando non vi è convivenza tra i genitori, e la condotta di uno di essi non è tale da dare luogo alla pronunzia di decadenza di cui all'articolo 330, ma risulta comunque di evidente e attuale pregiudizio per il figlio, il giudice affida temporaneamente il minore all'altro genitore.
      Con lo stesso provvedimento il giudice, sentito un consulente che disponga di idoneo titolo e di comprovata esperienza, stabilisce un programma di incontri teso al recupero del rapporto del minore con il genitore non affidatario».